Corte di Cassazione (15171/2021) – Presupposto del venir meno della legittimazione del curatore fallimentare per effetto della sopravvenuta chiusura del fallimento in virtù dell'omologazione del concordato fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
31/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2021, n. 15171 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Domanda di restituzione di beni – Giudice Delegato – Rigetto – Giudizio di opposizione – Domanda di concordato fallimentare – Omologazione – Evento dichiarato in udienza - Legittimazione del curatore – Venir meno da quel momento.

Il venir meno della legittimazione del curatore fallimentare per effetto della sopravvenuta chiusura del fallimento in virtù di omologazione del concordato fallimentare comporta conseguenze ex art. 300 c.p.c. soltanto se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo, altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuità. (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha ritenuto che il procedimento di opposizione, proposto ai sensi dell'art. 98 L.F. avanti al tribunale avverso il rigetto da parte del giudice delegato di una domanda di restituzione ex art. 103 L.F., doveva considerarsi interrotto dal momento in cui il difensore della curatela aveva dichiarato in udienza che la stessa aveva perso la legittimazione in causa a seguito della chiusura del fallimento determinata dall'avvenuta omologazione di un concordato fallimentare e che, pertanto da tale data doveva farsi decorrere il termine previsto dall'art. 305 c.p.c. per l'eventuale riassunzione del giudizio contro la debitrice tornata in bonis]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-31-maggio-2021-n-15171-pr...

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: