Tribunale di Torre Annunziata – Esecuzione forzata intrapresa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza del fallimento del debitore: quantificazione del compenso spettante al curatore in caso di suo intervento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/02/2022

Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio Esec. Immobiliari, 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice dell'Esecuzione Emanuela Musi.

Fallimento – Creditore fondiario – Inizio o prosecuzione di un'esecuzione forzata – Ammissibilità - Intervento in causa del curatore – Vendita del bene ipotecato – Giudice dell'esecuzione – Criterio cui deve attenersi in sede di riparto del ricavato –  Compenso del curatore in particolare – Necessaria conformazione ai provvedimenti assunti dagli organi fallimentari.

Quando il curatore interviene nella esecuzione forzata intrapresa o proseguita  ex art. 41 del TUB dal creditore fondiario in pendenza del fallimento del debitore, il giudice dell'esecuzione, nella formazione del piano di riparto, deve limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano, in sede di stato passivo, direttamente o indirettamente operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria a favore del creditore fondiario del ricavato della vendita del bene ipotecato e deve anche, a tal fine, tenere conto in particolare delle spese ex art. 111 L.F. prededucibili liquidate nell'ambito della procedura fallimentare, ivi compreso il compenso del curatore intervenuto nella procedura esecutiva e del legale che lo ha assistito, nonostante l'attività svolta da questi non abbia apportato alcuna concreta utilità ai creditori della stessa (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26737.pdf 

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torre-annunziata-9-febbra...

[con riferimento all'ipotesi in cui il curatore svolga intervento in un procedura esecutiva in corso senza però svolgere alcun atto volto alla conservazione, manutenzione, amministrazione o liquidazione del bene staggito e alle conseguenze che ne derivano in termini di compenso spettantegli, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 1175 https://www.unijuris.it/node/5307 e Cassazione civile, Sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14631 https://www.unijuris.it/node/4232; con riferimento al fatto che il giudice dell'esecuzione in sede di riparto del ricavato della vendita del bene ipotecato deve conformarsi ai provvedimenti già intervenuti in sede fallimentare in quanto il privilegio del creditore fondiario ha natura esclusivamente processuale:  Cassazione civile, Sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348]. 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: