Corte di Cassazione (14401/2025) – Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: il credito dell’OCC che ha coadiuvato il debitore nel richiederne l’apertura non costituisce un uscita da dedursi dal ricavato della vendita di un bene ipotecato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2025, n. 14401 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla.
Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio exart. 14 ter L. 3/2012 - Spese del gestore della crisi - Uscita di carattere generale sostenuta nell’interesse della procedura - Esclusione Deduzione di dette spese dal ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca – Inapplicabilità.
In tema di sovraindebitamento, nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore di cui all'art. 14 ter della L. n. 3/2012, le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno e ciò in ragione del rilievo che la procedura de quaè di natura volontaria, aprendosi su iniziativa e nell'interesse dello stesso debitore e non dei creditori, i quali non ricevono di per sé alcuno specifico vantaggio dall'avvio della stessa, né dette spese sono equiparabili a quelle che il debitore deve affrontare per proporre la domanda di autofallimento exart. 4 L. fall., che comunque in quanto tali neppure esse si qualificano come un’uscita di carattere generale della procedura fallimentare. (Massima Ufficiale) https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-maggio-2025-n-14401-pres-ferro-est-crolla
[in tema di lettura combinata degli artt. 111 bis e 111 ter L.F. per quanto concerne il modo in cui le uscite di carattere generale sostenute in ambito fallimentare nell'interesse di tutti i creditori gravano sul ricavato della vendita di beni oggetto di pegno o di ipoteca, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 https://www.unijuris.it/node/6406].
