Tribunale di Udine - Concordato preventivo - credito del professionista - imprededucibilità
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 15/10/2008 - 14:14Tribunale di Udine, 15 ottobre 2008 - dott.ssa Mimma Grisafi
Tribunale di Udine, 15 ottobre 2008 - dott.ssa Mimma Grisafi
Tribunale di Udine, 12.08.2016 - Pres. rel. dott. Gianfranco Pellizzoni.
Anche le imprese sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono legittimate a presentare domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 3 e 195 l. fall..
Non è di ostacolo all'ammissione alla procedura la circostanza che la società cooperativa si trovi già in stato di liquidazione;
In presenza della relazione di un professionista attestante l'attuabilità dell'accordo, in quanto concluso con la maggioranza qualificata dei creditori (ossia con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali), nonché la sua idoneità ad assicurare il soddisfacimento, integrale e nei termini stabiliti dalle parti, dei creditori non aderenti (nei confronti dei quali l'accordo è inefficace); dell'allegazione delle dichiarazioni di tutti i creditori aderenti autenticate da un notaio; della regolare pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese
La presentazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.
Liquidazione di società in stato di crisi - Costituzione di beni in trust a favore dei creditori - Accordo di ristrutturazione ex art. 182 l.f. - Ammissibilità - Esecuzione promossa dai creditori sui beni costituiti in trust - Sospensione della procedura esecutiva - Fumus boni iuris - Sussistenza.