Corte di Cassazione – Fallimento: necessaria distinzione, al fine dell’eventuale revocabilità, tra mutuo ipotecario a copertura di una esposizione pregressa ed operazione di ristrutturazione della situazione debitoria.

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Data di riferimento: 
13/04/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2016 n. 7321 – Pres. Didone, Rel. Di Virgilio.

Fallimento – Mutuo ipotecario – Erogazione senza concessione di liquidità - Scopo – Estinzione di un precedente debito chirografario – Procedimento negoziale indiretto – Ipotesi possibile – Revocabilità.

Fallimento – Mutuo ipotecario – Non creazione di nuova liquidità - Revocatoria fallimentare – Assoggettabilità -  Interessamento dell’intero procedimento negoziale - Insinuazione al passivo del credito – Diritto del mutuante – Ammissione in chirografo – Non consolidamento dell’ipoteca.

Fallimento – Mutuo ipotecario – Finalità possibili – Estinzione di una esposizione - Rimodulazione della situazione debitoria  - Ipotesi distinta - Effettiva erogazione di nuova liquidità – Assunzione del rischio da parte della banca mutuante – Riscontro necessario della meritevolezza dello scopo.

L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un precedente rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente),  né quella della novazione (con sostituzione di un debito chirografario con un nuovo debito garantito). Essa può integrare, invece, e normalmente integra una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene realmente erogato e viene utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario. Tale affermazione rileva sia per ciò che attiene al profilo della revocatoria della garanzia ipotecaria per debiti preesistenti, ex art. 67, primo comma, nn. 3 e 4 L.F., sia per ciò che attiene al profilo della revocatoria di pagamenti in sé, ex art. 67, comma secondo, ovvero in quanto eseguiti con mezzi anormali, ex art. 67, primo comma n. 2 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il mutuo ipotecario, erogato anteriormente al fallimento del mutuatario, laddove sia destinato all’estinzione di un’esposizione debitoria pregressa, senza creazione di nuova liquidità, per quanto inefficace nei confronti della massa, costituisce atto voluto in quanto sorretto dalla volontà dei contraenti e, pertanto, ne consegue, a differenza di quanto accade nei casi di simulazione, il diritto del mutuante di insinuarsi al passivo quanto alle somme erogate in vista dell’estinzione del debito preesistente, ma in chirografo, attesa la revocabilità dell’ipoteca. Ipoteca che rimane, in tale ipotesi, insensibile alla fattispecie del consolidamento prevista dall’art. 39 del D. Lgs. 385/1993 (che dispone nel senso della non assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle ipoteche, a garanzia dei finanziamenti, iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento  e della non applicabilità dell’art. 67 L.F.  ai crediti fondiari), stante che, sussistendone i presupposti, l’azione revocatoria finisce con l’interessare non atomisticamente l’ipoteca in sé, ma l’intero procedimento negoziale  indiretto, nel contesto del quale è coinvolto il mutuo su cui l’ipoteca si fonda, in quanto diretto ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’erogazione di un mutuo ipotecario destinato solo all’estinzione di un’esposizione debitoria pregressa, senza creazione di nuova liquidità, va tenuta distinta da un’operazione simile, ma ben distinta, consistente nel ricorso al credito quale strumento di ristrutturazione del debito, operazione cui si riferiscono gli attuali artt. 182 bis e quater L.F., che comporta una effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non tanto ad azzerare la precedente esposizione ma a rimodulare l’assetto complessivo tra le parti della situazione debitoria nel contesto di una nuova veste giuridico- economica degli anteriori rapporti, con contestuale assunzione di un nuovo diverso rischio da parte della banca stessa. (nello specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello per non avere la stessa valutato appieno a quale tipo di operazione, l’erogazione del mutuo si dovesse ascrivere ed averla aprioristicamente qualificata come procedimento negoziale indiretto). (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160419122355.PDF

(cfr., in questa rivista, l’analoga decisione della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2016 n. 5087)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: