Tribunale di Torino – Concordato preventivo: ragionevole certezza della specifica utilità per i creditori; affitto d’azienda e continuità.

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Data di riferimento: 
25/01/2017

Tribunale di Torino, 25 gennaio 2017 – Est. dott.ssa Maurizia Giusta.

Concordato preventivo – Art. 161, co. 2, lett. e) – Utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile prospettata dal debitore a ciascun creditore – Ragionevole certezza.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Prosecuzione dell’attività d’impresa mediante società controllate – Liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

La ratio della norma di cui all’art. 161, comma 2, lettera e) L.F. (in base alla quale “in ogni caso la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”) è quella di scongiurare il pericolo che vengano presentate domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino totalmente indeterminato e aleatorio il conseguimento di un’utilità specifica per i creditori. Pertanto, il requisito richiesto dalla norma sopra citata risulterà soddisfatto qualora il debitore e il professionista incaricato rispettivamente prospettino e attestino l’attuazione del piano concordatario in termini di ragionevole certezza.  (Lucrezia Quoco – Riproduzione Riservata)

È configurabile come concordato con continuità aziendale ex art. 186bis L.F. quello che preveda la continuazione dell’attività d’impresa attraverso una o più società controllate già affittuarie dei relativi rami d’azienda, con contemporanea liquidazione degli attivi patrimoniali non funzionali alla continuazione dell’attività stessa. (Lucrezia Quoco – Riproduzione Riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16622.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: