Corte di Cassazione (30827/2018) – L’art. 6 l.f.non presuppone un definitivo accertamento giudiziale del credito, né l'esecutività del titolo, ma un accertamento incidentale da parte del giudice al solo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

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Data di riferimento: 
28/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Istruttoria prefallimentare – Creditore istante – Titolo esecutivo o definitivo accertamento del credito - Necessità – Esclusione.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22357.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: