Corte di Cassazione (23925/2020) – Concordato preventivo con cessione dei beni e prosecuzione dei rapporti di lavoro fino al recesso di una delle parti. Diritto di un dirigente ad essere ammesso al passivo nel successivo fallimento.

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Data di riferimento: 
29/10/2020

Corte di Cassazione, Sez.IV, lavoro, 29 ottobre 2020, n. 23925 -  Pres. Guido Raimondi, Rel. Adriano Piergiovanni Patti.

Fallimento – Istanza di insinuazione di un credito  – Curatore – Nessuna eccezione sul punto – Principio di non contestazione – Automatica ammissione di quel credito - Esclusione -Giudice delegato e tribunale – Verificazione d'ufficio dei fatti e delle prove – Potere di addivenire ad una decisione contraria.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione del datore di lavoro - Rapporti di lavoro - Impossibilità giuridica della continuazione - Esclusione –  Prosecuzione fino al recesso di una delle parti – Successivo fallimento del proponente – Credito di un dirigente – Lavoro prestato nel corso della procedura minore – Insinuazione al passivo - Possibile accoglimento della domanda.

Datore di lavoro - Concordato con cessione dei beni – Ammissione alla procedura – Rapporto di lavoro – Sospensione o scioglimento a richiesta dell'imprenditore – Necessità sia dovuta a impossibilita della prestazione per causa a lui non imputabile.

In tema di accertamento  del passivo, il principio di non contestazione, che pure rileva quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove.  [nello specifico la Corte ha affermato che non erano incorsi nel vizio di ultrapetizione ex art 112 c.p.c. il giudice delegato ed il tribunale che, rispettivamente in sede di  formazione dello stato passivo e in sede di opposizione, avevano, pur in difetto di eccezione sul punto da parte della curatela fallimentare, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertarne la fondatezza, respinto, per assenza di prova o dei presupposti necessari per ritenerla fondata,  la domanda di insinuazione proposta da un creditore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell'impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l'esclusivo scopo liquidatorio della procedura). (Massima ufficiale)

Alla luce, dell'introduzione,  ad opera dell'art. 33, primo comma, lett. d) d.l. 83/2012 conv. con mod. nella l. 134/2012,  dell'art. 169 bis L.F. ed, in particolare, di quanto previsto dal suo quarto comma, ed in ragione, per il periodo anteriore all'introduzione di quell'articolo, del fatto che, non essendo state richiamate, non trovavano applicazione in sede di concordato preventivo le disposizioni, di cui agli articoli da 72 a 83 della legge fallimentare, si deve ritenere che anche nell'ambito di un concordato con cessione dei beni i rapporti di lavoro non si sciolgano o si sospendano, a richiesta del datore di lavoro, a seguito dell'apertura o dell'omologazione di quella procedura, con conseguente applicabilità della disciplina comune, onde la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto da parte dello stesso con esonero, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c.,  dall'obbligazione retributiva, va verificata e giustificata soltanto nella ricorrenza del duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal dipendente o di altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24548.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 27 luglio 2004, n. 14083 https://www.unijuris.it/node/5058]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: