Corte di Cassazione (639/2021) – Consecuzione tra procedure: non prededucibilità del credito del professionista sorto in funzione di un concordato che non si è aperto ed è sfociato nel fallimento. Decisione sulle spese di giustizia.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2021, n. 639 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.
Consecuzione tra procedure – Concordato preventivo non aperto – Fallimento – Credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza nella prima fase – Non prededucibiltà.
Questione giudiziale controversa - Contrasto giurisprudenziale – Compensazione delle spese processuali.
L'art. 111 comma 2° legge fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda (Principio di diritto) [la Corte ha al riguardo precisato che detta conclusione non è contraddetta dal fatto che, a seguito degli interventi di riforma succedutisi a partire dal d.l. n. 35 del 2005 - convertito dalla I. n.80 del 2005, la legge attualmente collega alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, nel caso di fallimento consecutivo, e indipendentemente dall'ammissione alla procedura minore, una serie di effetti tipici, quali la cristallizzazione della massa passiva (art 169 legge fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperibilità delle azioni revocatorie (art. 69 bis, 2° comma legge fall.); ciò in quanto non v'è motivo per ritenere che l'estensione valga al di là delle specifiche finalità previste da quelle due disposizioni e che, con esse, il legislatore abbia inteso anticipare al momento dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese anche l'avvio del concordato, sostanzialmente equiparando (o, per così dire, trasformando) - in contraddizione col disposto degli art. 162 e 163 legge fall.- il procedimento di verifica, volto al mero accertamento della ammissibilità della proposta, alla (nella) vera e propria procedura concordataria, sebbene non ancora dichiarata aperta].
Laddove su una particolare questione [quale quella in questa occasione affrontata, relativa alla prededucibilità o meno del credito del professionista che risulti aver assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato preventivo che non abbia portato all'apertura di quella procedura, sfociata viceversa in un fallimento] esista un contrasto giurisprudenziale, si deve ritenere che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24780.pdf
[con riferimento al principio sopra espresso, cfr. in senso conforme in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2018 n. 5254 https://www.unijuris.it/node/4256 e in senso difforme: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2018, n. 7974 https://www.unijuris.it/node/4765; con riferimento alle differenti ipotesi, in cui la prededuzione del credito del professionista, che aveva prestato assistenza al debitore in sede di concordato minore, è stata riconosciuta per essersi il concordato preventivo, pur non andato a buon fine, onde consecutivamente si era pervenuti alla pronuncia del fallimento, comunque almeno aperto ai sensi dell'art. 163 L.F., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909; Cassazione civile, 4.11.2015, Sez. IV, n. 22450 https://www.unijuris.it/node/2728 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708]