Corte di Cassazione (121/2022) – Sospensione dei termini feriali e reclamo contro il provvedimento che liquida le spese a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/01/2022

Cassazione civile, sez. I, 04 Gennaio 2022, n. 121. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.

Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento

Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l'entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest'ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26856.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: