Corte d’Appello di Firenze – Inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dopo la riserva al collegio per la decisione sul fallimento ed abuso di diritto.

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Data di riferimento: 
30/11/2016

Corte d’Appello di Firenze, Sezione I civile, 30 novembre 2016 - Pres./ Rel. Riccucci.

Concordato preventivo – Inammissibilità – Domanda – Deposito successivo riserva collegio – Istruttoria prefallimentare – Mancata audizione debitore.

Concordato preventivo in bianco – Deposito successivo ad udienza prefallimentare – Abuso di diritto – Finalità meramente dilatoria.

E’ inammissibile la domanda di concordato depositata dopo che, esaurita l’istruttoria prefallimentare, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, poiché dopo tale provvedimento non è ammissibile alcuna ulteriore attività. Conseguentemente, non essendovi coesistenza di procedure, non vi è nullità della declaratoria di inammissibilità in caso di mancata audizione del debitore, la quale, avendo ad oggetto l’esame dei requisiti di ammissibilità della proposta, presuppone la tempestività e legittimità della stessa. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

Integra l’ipotesi di abuso di diritto il deposito di domanda di concordato preventivo in bianco nel giorno immediatamente successivo all’udienza prefallimentare, da parte del debitore non comparso nonostante il rituale avviso, laddove, in difetto di giustificazione, emerga che la mancata comparizione è dovuta al solo scopo di precostituirsi un formale avallo alla domanda e che il deposito stesso è stato effettuato al solo fine di procrastinare la dichiarazione di fallimento. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16609.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: