Corte di Cassazione (2739/2018) – L’adesione da parte di un creditore ad un accordo di ristrutturazione dei debiti non comporta la rinuncia da parte dello stesso a diritti risarcitori.

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Data di riferimento: 
05/02/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 05 febbraio 2018 n. 2739 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Francesco Terrusi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Adesione da parte di un creditore – Diritti risarcitori -  conseguente rinuncia – Esclusione.

L’adesione da parte di un creditore ad un accordo di ristrutturazione dei debiti  non comporta, per ciò stesso, la conoscenza da parte dello stesso dei dettagli del piano liquidatorio che venga successivamente presentato e, pertanto, la sua rinuncia a diritti risarcitori che, anche alla luce di quel piano, maturino a suo favore  [nello specifico, il piano, sottostante ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, prevedeva, tra le altre cose, anche la liquidazione di un marchio che, viceversa, la proponente, poi fallita, si era in precedenza impegnata, mediante sottoscrizione di un patto parasociale e pena il pagamento di una penale, a conferire in una nuova società da costituirsi con una diversa società, onde, ad avviso della Corte, questa, nonostante  avesse poi  altresì aderito ex art. 182 bis L.F. a quel successivo accordo, si era legittimamente inserita al passivo della proponente fallita chiedendo il pagamento del credito risarcitorio che, alla luce del contenuto del piano, era sorto a suo favore].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CassCiv.%202739.2018_1.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: