Corte di Cassazione (22787/19) – Procedura prefallimentare: inapplicabilità della sospensione dei procedimenti esecutivi prevista per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

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Data di riferimento: 
12/09/2019

Cassazione civile, sez. VI, 12 Settembre 2019, n. 22787. Pres. Genovese. Est. Pazzi.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Sospensione ex art. 20, comma 4, l. n. 44 del 1999 – Applicabilità – Esclusione – Fase successiva alla dichiarazione di fallimento – Applicabilità della norma – Sussistenza – Fondamento

La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, non si applica al procedimento c.d. "prefallimentare", che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva; l'istituto in parola, per converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa di fallimento. (massima ufficiale)

[Vedi anche in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 gennaio 2017 n. 507 - https://www.unijuris.it/node/3185 ]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22703.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: