Corte di Cassazione (11882/2020) – Concordato preventivo e problematiche inerenti: concessione del termine per integrare la proposta, limitazione dei diritti di prelazione, previsione della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati.

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Data di riferimento: 
18/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11882 – Pres. Antonio Didone, Rel. Roberto Amatore. 

Concordato preventivo – Udienza camerale ex art. 162 L.F. – Giudice – Osservazioni critiche – Mancata formulazione – Integrazione della proposta – Concessione di un termine a prescindere – Potere discrezionale.

Concordato preventivo – Bene gravato da privilegio - Mancanza nel compendio patrimoniale del debitore – Creditore - Diritto di prelazione – Possibile esercizio – Soddisfazione integrale –Condizione necessaria.

Concordato preventivo “liquidativo” – Previsione – Creditori privilegiati – Pagamento ritardato rispetto ai tempi normali - Soddisfazione da considerarsi non integrale -  Conseguenza – Legittimazione al voto per la parte differita.

Concordato con continuità aziendale – Previsione – Creditori privilegiati – Pagamento dilazionato ultrannuale – Ammissibilità – Riconoscimento del diritto di voto -  Misura  - Criterio cui fare riferimento.

In tema di ammissione al concordato preventivo, la mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta concordataria non impedisce al proponente di richiedere, nel suo interesse, un termine per integrarla, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero emergere in sede di decisione, mentre l'art. 162, comma 1, l.fall.  attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello, aveva accolto il reclamo della proponente, che lamentava il pregiudizio subito per avere il tribunale omesso, in sede di udienza camerale, di prospettarle la questione posta a fondamento della decisione di inammissibilità della proposta concordataria). (Massima ufficiale)

Anche nel concordato preventivo, come riformato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dalla L. Fall., novellato art. 160, comma 3, di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. Coerentemente, la nuova formulazione dell'art. 177, comma 3, dispone che, ai fini della legittimazione al voto, i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato preveda, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, debbano essere equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del D.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c. ([Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23849#gsc.tab=0

[Con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 21901, 25 settembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2345 ; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 24970, 6 novembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2339 ; con riferimento alla terza: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317]

[Con riferimento all’ultima massima occorre sottolineare che la Corte si è appunto richiamata al criterio dettato dal legislatore nel nuovo "Codice della crisi di impresa", per come regolato nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 86, norma che, pur entrando in vigore il 15.8.2020, la stessa Corte ha considerato possa essere utilizzata anche per la regolamentazione della materia in esame in relazione ai concordati ricadenti sotto l'egida applicativa dell'attuale legge fallimentare, essendo identici i principi regolanti la materia dell'esercizio del diritto di voto da riconoscersi ai creditori privilegiati “dilazionati”. Nel caso specifico ha pertanto ritenuto doversi considerare estraibile da quella norma il principio di "attualizzazione" dei pagamenti previsti dal piano concordatario, calcolati sul valore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale (come necessariamente risultante dall'attestazione del professionista incaricato), con l'esclusione, tuttavia, del riferimento fatto da quella stessa disposizione al tasso di sconto di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5. Ha previsto che occorresse altresì fare riferimento, come principio regolatore, alla disciplina di cui all'art. 2426 c.c., punto 8, come modificata dal D.Lgs. n. 139 del 2015, ed ai corrispondenti principi contabili dell’Organismo Italiano Contabilità, secondo i criteri oramai normativizzati del costo ammortizzato e dell'attualizzazione del valore dei crediti].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: