Corte di Cassazione (10307/2025) – I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, in fase di esecuzione, non sono prededucibili nel consecutivo fallimento in quanto da non considerarsi funzionali alla prima procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 24/06/2025 - 11:27Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 aprile 2025, n. 10307 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Paola Vella.
Concordato preventivo in continuità -- Crediti sorti n fase esecutiva dopo la chiusura della procedura - Prededucibilità nel successivo consecutivo fallimento – Esclusione per mancanza del requisito della “funzionalità”.
