Corte di Cassazione (28355/2025) – A prescindere dalla emissione di un provvedimento di revoca, il credito per la restituzione dello Stato che abbia subito l'escussione dell'ente finanziatore va ammesso al passivo in privilegio.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 10/11/2025 - 15:30Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 ottobre 2025, n. 28355 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Luigi Abete.
Fallimento – Restituzione dei finanziamenti erogati – Credito dello Stato escusso dall'ente finanziatore – Istanza di insinuazione – Ammissione al passivo in privilegio.
