Tribunale di Bergamo - Liquidazione controllata: l'imprenditore per potervi accedere deve provare il mancato superamento congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d) C.C.I. che lo qualifica quale “imprenditore minore”.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 19/05/2025 - 10:39Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata, 12 febbraio 2025 (data della pronuncia) - Pres. Vincenzo Domenico Scibetta, Rel. Angelo Randazzo, Giud. Luca Fuzio.
Sovraindebitamento -Liquidazione controllata – Possibile accesso a quella procedura quale soggetto esercitante una “impresa minore” - Prova del mancato superamento congiunto delle soglie di cui all'art. 2, lettera d), C.C.I. - Presupposto necessario.
