Corte di Cassazione – Credito del professionista che ha assistito il debitore, poi fallito, nella predisposizione di una proposta di concordato: ammissione in prededuzione.

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Data di riferimento: 
11/11/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 novembre 2016 n. 23108 - Pres. Dogliotti, Rel. Ragonesi.

 

Fallimento – Stato passivo – Professionista - Domanda di ammissione – Credito per prestazioni svolte - Assistenza in sede di istanza di concordato preventivo – Mancata ammissione – Riconoscimento della prededuzione.

 

Va ammesso in prededuzione e non in privilegio, ex art.111, secondo comma, L.F, al passivo fallimentare  il credito del professionista  che abbia assistito il debitore, poi dichiarato fallito, nella predisposizione di una istanza di concordato, senza che debba verificarsi il risultato della prestazione svolta, ossia la concreta utilità per la massa (nello specifico, la Corte, accogliendo il ricorso proposto dal creditore ex art. 99, ultimo comma, L.F. ha pertanto riconosciuto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, al ricorrente la prededuzione pur in assenza del decreto ex art. 163 L.F. di apertura della procedura concordataria). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161122195447.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: