Corte d'Appello di Firenze – Concordato preventivo: termine per l’omologazione e limite del riscontro sull’attestazione del professionista da parte del giudice. Possibile esclusione dei fideiussori dal diritto di voto.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. I civ., 08 maggio 2017 – Pres. Alessandro Turco, Cons. Rel. Nicola Antonio Dinisi, Cons. Adone Orsucci.
Concordato preventivo - Termine per l’omologazione _ perentorietà – Esclusione.
Concordato preventivo, in particolare, in continuità - Giudice – Sindacato sull’attestazione del professionista – Consenso informato dei creditori – Assicurazione –Presupposto necessario.
Concordato preventivo – Fideiussori escussi – Obbligazione fideiussoria - Pagamento non ancora avvenuto – Assemblea dei creditori - Intervento - Possibilità normativamente riconosciuta – Diritto di voto – Mancata previsione - Esclusione.
Si deve condividere l’orientamento prevalente della giurisprudenza che considera il termine per l’omologazione della proposta di concordato, di cui all’art. 181 L.F., non perentorio, in particolare in ragione della mancata esplicita dichiarazione di tale natura, secondo il principio di cui all’art. 152 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il sindacato del giudice sull’attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali ex art. 161, terzo comma, L.F. e la fattibilità del piano concordatario ed, in ipotesi di concordato in continuità, in merito alla funzionalità della prosecuzione dell’attività prevista dal piano, ex art. 186 , bis, secondo comma, lett. b) L.F., al miglior soddisfacimento dei creditori, deve essere limitato al riscontro di quegli elementi che sono necessari a far sì che la relazione, con la motivazione delle verifiche effettuate, delle metodologia e dei criteri seguiti, possa corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di valutazione per i creditori, al fine di assicurare il consenso informato dei medesimi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Alla luce del disposto dell’art. 174, quarto comma, L.F. che attribuisce ai meri fideiussori (ossia ai fideiussori che non abbiano ancor adempiuto alla garanzia prestata) in sede concordataria solo un diritto di intervento all’adunanza dei creditori ed alla luce della corretta interpretazione del disposto dell’art. 1953 c.c., che si deve ritenere non comporti a favore degli stessi la possibilità di pretendere che il debitore li paghi direttamente o fornisca loro la provvista necessaria all’adempimento, si deve escludere che i fideiussori, seppur escussi, possano assumere, ancor prima di aver provveduto all’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, la qualità di creditori e che possano e debbano, conseguentemente, essere ammessi al voto nel corso della procedura di concordato preventivo, promossa dal debitore, in corso di svolgimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Corte%20App.%20Firenze%208.05.2017.pdf