Tribunale di Mantova – Presupposti per la collocazione in prededuzione, in sede fallimentare, del credito spettante ad un professionista in ragione delle prestazioni precedentemente svolte in sede di concordato preventivo.
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Tribunale di Mantova, Sez. II civ., 04 aprile 2019 – Pres. Mauro Pietro Bernardi, Rel. Silvia Fraccalvieri, Giud. Simona Girola.
Fallimento – Stato passivo – Credito del professionista - Attività svolta nel precedente concordato preventivo - Requisiti della occasionalità e funzionalità – Sussistenza – Non sovrabbondanza, né superficialità della prestazioni – Riconoscimento del beneficio della prededuzione – non necessità di ulteriori verifiche.
La collocazione in prededuzione in sede di stato passivo fallimentare di alcuni crediti [nel caso specifico, di quello, comunque da considerarsi privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., spettante ad un professionista in ragione delle prestazioni da lui svolte in preparazione o nel corso della procedura di concordato preventivo cui la dichiarazione di fallimento aveva fatto seguito], come prevista dall'art. 111, secondo comma, L.F., costituisce un'eccezione al principio della par condicio creditorum che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, e risulta soggetta, pena la frustazione dell’obiettivo sotteso a quella disposizione, alla sola verifica, secondo un giudizio ex ante, che quei particolari crediti siano “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, ossia che le attività cui conseguono, non risultando sovrabbondanti o superflue, possano essere ricondotte nell’alveo delle stesse. Nessuna verifica deve, nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, essere infatti eseguità né a riguardo dell’evoluzione della vicenda concorsuale, né per quanto concerne il conseguimento di un’utilità in concreta per la massa dei creditori, in quanto l’accesso alla procedura minore costituisce di per sé, a prescindere dal suo esito, un vantaggio per i creditori in considerazione degli effetti che comunque ne conseguono, tra cui la cristallizzazione dei crediti e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento della revocatoria fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)