Tribunale di Rimini – Sindaco inadempiente e rigetto dell’istanza di ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
23/07/2019

Tribunale di  Rimini, Sez. Civile, 23 luglio 2019 – Pres.Rel. Francesca Miconi, Giud.  Silvia Rossi e  Lorenzo Lico.

Fallimento – Stato passivo – Credito del componente il collegio sindacale -  Mancata ammissione – Opposizione – Fondamento -  Precedente sede concordataria – Proponente poi dichiarato fallito - Elenco dei debitori depositato in sede di domanda – Inclusione anche di quel credito – Attestatore e organi della procedura – Considerazione dello stesso nei rispettivi atti – Circostanze da considerarsi irrilevanti – Rigetto dell'impugnazione.

Fallimento – Stato passivo – Credito del componente il collegio sindacale – G.D. - Mancata ammissione – Motivazione – Compito di sorveglianza -  Svolgimento in modo inadeguato – Non assunzione delle iniziative necessarie – Opposizione – Rigetto.

L’elenco dei creditori previsto dall’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., depositato dall’imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione [nello specifico, il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, nel negare il diritto all'ammissione del credito di un componente il collegio sindacale, ha pertanto confermato, come da valutazione del G.D., che risultava irrilevante il fatto che l'imprenditore, poi dichiarato fallito, avesse precedentemente, in sede di  presentazione di una proposta di concordato preventivo  (concordato successivamente ammesso, approvato e omologato ma, da ultimo, risolto per inadempimento), incluso quello stesso credito nell'elenco dei crediti da lui depositato, come pure la circostanza che sia l'attestatore che gli organi della procedura, rispettivamente, il primo, nell'attestare la veridicità delle scritture e la fattibilità del piano di concordato,  e i secondi, nell'emettere il parere di omologabilità, peraltro negativo,  e nel prospettare il piano di riparto, avessero tenuto presente anche quel credito, stante, tra l'altro, che non competeva agli stessi, ma alla società concordante, il controllo sul corretto adempimento delle prestazioni che lo avevano generato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci delle società per azioni, ex art. 2403 cod. civ., non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al potere-dovere di adottare tutti i comportamenti sostitutivi, atti a porre rimedio alle irregolarità riscontrate, ivi comprese, in relazione alle specifiche situazioni, la tempestiva denuncia dei fatti al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. al fine di ottenere un controllo giudiziario della correttezza della gestione, o anche il promovimento della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori [nello specifico, il tribunale ha condiviso la decisione del G.D. che, riservandosi di poi esercitare un' apposita azione di responsabilità, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis, n.1, c.c.  presentata da un componente il collegio sindacale della fallita, deducendo condotte illecite commissive e  omissive da questi commesse all'epoca in cui aveva rivestito quella carica, per essersi limitato alla mera espressione di preoccupazioni ed inviti nei confronti dell'organo amministrativo, pur nella piena consapevolezza della progettazione, da parte dello stesso, di operazioni che avrebbero potuto, qualore poste in essere, verosimilmente privare i creditori di valori attivi della società da lui controllata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22453.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, SeZ. I, 09 maggio 2018, n. 11197  https://www.unijuris.it/node/4432 ; con rifeimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2017, n. 16314  https://www.unijuris.it/node/3532]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: