Tribunale di Udine – Accordo di ristrutturazione: non riconoscibilità della prededuzione al commercialista che ha assistito in tale sede il debitore poi fallito. Diritto al privilegio relativamente al credito per rivalsa previdenziale.

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Data di riferimento: 
09/01/2018

Tribunale di Udine, Sez. II, 09 gennaio 2018 – Pres. Francesco Venier, Est. Andrea Zuliani.

Fallimento – Commercialista – Accordo di ristrutturazione dei debiti - Precedente attività di assistenza al debitore – Credito per le prestazioni professionali svolte - Riconoscimento della prededuzione – Esclusione – Procedura  considerata non concorsuale.

Fallimento – Commercialista – Credito per rivalsa previdenziale –  Riconoscimeno del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. -  L. 21/1986 – Assimilazione al credito principale.

Risulta preferibile ritenere che non rientri tra i crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali" di cui all'art. 111, secondo comma, L.F. il credito del professionista che ha assistito l'imprenditore, anteriormente al di lui fallimento, ai fini dell'omologazione di un accordo di omologazione dei debiti  ai sensi dell'art. 182 bis L.F. (omologazione non riconosciuta per mancanza di efficacia del consenso espresso dalle banche), in quanto un tale accordo non da luogo ad una procedura concorsuale tant'é che non è menzionata, nell'art. 67, terzo comma, lettera g) L.F., ai fini di quella specifica ipotesi di esonero da azione revocatoria, che viene spesso considerata quale controprova della prededucibilità del credito relativo a prestazioni rese in sede di concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che, ai sensi dell'art. 11, primo comma della Legge 21 del 1986, il credito per rivalsa previdenziale dei commercialisti gode dello stesso privilegio di cui gode il credito principale per prestazioni professionali, si deve ritenere che, ai fini del riconscimento di quel beneficio,  risulta sufficiente  il richiamo da parte del professionista al disposto dell'art. 2751 bis, n. 2 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19139.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: