Tribunale di Tivoli – Fallimento e stato passivo: l'attestatore, autore nel precedente concordato di una relazione non solo inadeguata ma persino dannosa, non ha, quale soggetto inadempiente, diritto al riconoscimento di un compenso.

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Data di riferimento: 
28/05/2021

Tribunale Ordinario di Tivoli, 28 maggio 2021 (data della pronuncia) – Pres.Francesca Coccoli, Rel. Anna Multari, Giudice Fernando Scolaro.

Fallimento –  Precedente concordato – Attestazione allegata in quella sede – Relazione  inidonea – Veridicità dei dati aziendali -  Mancata verifica - Ammissione revocata per tale motivo – Professionista attestatore - Stato passivo – Diritto a compenso in prededuzione  – Insussistenza – Fondamento.  

Laddove nel decreto di revoca all’ammissione di un debitore al concordato preventivo il giudice delegato, conformemente a quanto già dedotto dal curatore, abbia rilevato che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali, come predisposta, risultava irrimediabilmente inficiata dall’erroneo presupposto metodologico da cui prendeva le mosse, si deve ritenere che non solo appaia recisa ogni possibilità che l’attività svolta dal suo autore possa rivestire una qualche utilità per la massa dei creditori (risultando in tal caso anzi dannosa), ma, a prescindere da ciò, che sussista, dal momento che la relazione di cui all’art. 161, terzo comma, L.F. presuppone un’attività di verifica  che in tale ipotesi non risulta essere stata correttamente compiuta, una vera e propria presunzione di inadempimento dell’incarico da parte dell'attestatore, a fronte della quale, per vincerla, ricadrebbe sullo stesso l'onere dimostrare di aver adempiuto la prestazione cui era tenuto con la diligenza richiesta; ragion per cui laddove tale prova non venga fornita quel professionista non ha, nel successivo fallimento, diritto né al riconoscimento di un compenso per l'attività posta in essere, né conseguentemente al riconoscimento del beneficio della prededuzione quale credito relativo a prestazione svolta in occasione o in funzione della procedura in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-tivoli-28-maggio-2021-pres-coccoli-est-multari

[con riferimento ai criteri per il riconoscimento della prededuzione a favore del “professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo” , cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2017 n. 280https://www.unijuris.it/node/3175 e Cassazione civile, Sez. IV, 4.novembre 2015 n. 22450  https://www.unijuris.it/node/2728;  con riferimento all'ipotesi in cui una procedura di concordato non venga aperta per mancanza dei necessari presupposti (che il tribunale ha considerato non essere differente da quella in cui la procedura venga aperta, a causa di un falsata rappresentazione della realtà aziendale che induca a ritenere sussistenti presupposti che, invece, non sussistano): Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2021, n. 639https://www.unijuris.it/node/5459].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: