Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo e valutazione del giudice nelle varie fasi. Questioni particolari relative al concordato preventivo con continuità aziendale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/08/2014

Tribunale di Ravenna 19 agosto 2014. Est. Farolfi

Concordato preventivo –  Controllo e valutazione del Tribunale – Materiale conoscitivo nelle varie fasi –  Revoca dell'ammissione - Autonomia della decisione.

Concordato preventivo -  Atti fraudolenti – Potere di revoca del giudice – Parere dei creditori – Irrilevanza.

Concordato misto con continuità aziendale – Liquidazione di cespiti  mobiliari ed immobiliari – Condizione di ammissibilità.

Concordato con continuità aziendale – Interruzione possibile – Limite temporale – Progetti o contratti specifici – Miglior soddisfacimento.

Concordato con continuità aziendale –  Previsione  della cessione d'azienda – Cautele - Affitto di azienda – Incompatibilità - Assenza di rischio per i creditori.

Concordato con continuità aziendale – Creditori privilegiati – Ammissibilità della dilazione oltre l'anno – Incidenza sul diritto di voto  – Commisurazione al pregiudizio subito. 

Concordato con continuità aziendale – Continuità dei rapporti contrattuali in corso – Richiesta di effettuare pagamenti in prededuzione - Tipologie dei crediti – Regime autorizzativo o di libertà.

Diverso è il materiale conoscitivo cui il Tribunale può ricorrere nelle diverse fasi dell’ammissione alla procedura di concordato od in sede di eventuale omologazione, considerato che, a tacer d’altro, solo in quest’ultima fase potrà utilizzare gli elementi di conoscenza tratti dall’attività di verifica ed accertamento compiuta dal Commissario giudiziale e refluita nella relazione ex art. 172 l.f.. Pertanto, se è vero che il controllo attinge nelle diverse fasi al medesimo tipo di valutazione, la diversità del materiale probatorio, documentale e fattuale su cui si esercita spiega come l’ammissione alla procedura non abbia alcun rilievo preclusivo rispetto ad un eventuale esito negativo della fase di omologazione o rispetto all’eventuale scoperta od insorgenza dei presupposti per far luogo alla revoca di cui all’art. 173 l.f. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La natura fraudolenta degli atti posti in essere dal debitore, potenzialmente decettiva nei riguardi dei creditori, è ravvisabile anche nell’ipotesi in cui l’inganno effettivamente realizzato sia stato reso noto ai creditori prima del voto. Se, infatti, così non fosse, se cioè l’accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori che, informati della frode, siano ugualmente disposti ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perché il legislatore, ex art 173 L.F., ricolleghi, invece, immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere-dovere del giudice di revocare l’ammissione al concordato e ciò senza la necessità di alcuna presa di posizione sul punto da parte dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La natura “mista” del piano, essenzialmente caratterizzato dalla proposta di prosecuzione diretta in continuità dei contratti di affidamento di lavori e dalla liquidazione di cespiti immobiliari e rimanenze, oltre alla valorizzazione di crediti commerciali e diversi, non esclude che lo stesso debba essere comunque considerato quale concordato in continuità ex art. 186 bis L.F.,  nel senso che la prosecuzione (diretta od indiretta) dell’attività caratteristica può tollerare solo la liquidazione di tutti i cespiti mobiliari o immobiliari che non risultino strettamente necessari e funzionali all’esercizio dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E’possibile prevedere una continuità aziendale temporanea con il limite espresso che l’interruzione non sia prevista prima della conclusione della fase di omologazione. Nulla impedisce, infatti, una continuità aziendale volta ad eseguire progetti o contratti specifici che portino favorevoli risultati ai creditori, sotto forma di incasso di somme, ma anche di conservazione del valore degli assets aziendali, in vista di una successiva liquidazione o cessione a terzi, con quanto ne consegue in termini di miglior soddisfacimento dei creditori ed evitata dispersione di utilità, beni e rapporti giuridici (di lavoro in primis). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F., la esplicita previsione del requisito della "cessione di azienda in esercizio" consente di escludere che il concordato con continuità possa essere attuato tramite la distinta ipotesi dell'affitto di azienda. Le particolari cautele a favore dei creditori previste dall’art. 186 bis l.f., rappresentate dalla allegazione di a) “un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura”, ossia dalla predisposizione di un vero e proprio businnes plan e b) l’attestazione speciale che la prosecuzione dell’attività “è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori” si giustificano solo in quanto post ammissione alla procedura vi sia una prosecuzione dell’attività foriera di rischi per i creditori e, in particolare, di quello specifico rischio che è rappresentato dalla maturazione di un ulteriore indebitamento in prededuzione, tale da peggiorare se non addirittura da annullare le stesse iniziali prospettive di soddisfacimento liquidatorio dei creditori concordatari.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Fermo il rispetto formale di quanto previsto dall’art. 160 co. 2 l.f. (soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione), nessuna inammissibilità aprioristica può essere affermata rispetto al pagamento temporalmente dilazionato dei creditori privilegiati, dovendosi fra l’altro distinguere fra privilegio speciale e privilegio generale e, quanto a quest’ultima categoria, dovendosi far riferimento alla tipologia di attivo che, a sua volta, condiziona pesantemente, specie in una situazione di stallo del mercato, la stessa tempistica presumibile di una liquidazione efficiente dell’attivo patrimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Uno dei tratti caratterizzanti la domanda di ammissione, anche ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., al concordato preventivo con continuità aziendale, fermo restando quanto previsto dall’art. 169 bis L.F., è rappresentato dalla tendenziale continuità, ex art. 186 bis, comma 3,  L.F.,  dei rapporti contrattuali in corso anche stipulati con le pubbliche amministrazioni , spesso accompagnata,  da una richiesta di  autorizzazione, ex art. 182 quinquies L.F., al pagamento in  prededuzione di fornitori e subappaltatori. In tale ipotesi il regime  autorizzativo o di libertà non può essere in ogni caso il medesimo, dovendosi contemperare le regole della concorsualità  con quelle della continuità aziendale, con particolare riferimento al settore di appalti di opere. Occorre in tal senso distinguere tra  tre ben differenziate situazioni: a) crediti sorti anteriormente al deposito del ricorso prenotativo e relativi a rapporti contrattuali ad esecuzione istantanea già adempiuti o a rapporti continuativi, per i quali è possibile isolare singole coppie di prestazioni corrispettive (tipico esempio la somministrazione di energia); b) crediti la cui causa genetica è collocabile anteriormente al deposito del ricorso prenotativo, ma la cui esigibilità è avvenuta in data posteriore o avverrà successivamente (es. prestazioni di terzi concordate ma non ancora effettuate, prestazioni collegate a SAL non ancora emessi); c) crediti sorti sulla base di atti legittimamente compiuti posteriormente al deposito del ricorso “in bianco”.  La fattispecie sub a) deve essere oggetto di specifiche richieste ex art. 182 quinquies, comma 4, L.F. a condizione che si riferiscano a prestazioni “essenziali” per la prosecuzione dell’attività d’impresa e “funzionali1” ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; quella sub b) è sussumibile nell’ambito della disciplina di cui all’art. 118, comma 3 bis  cod. Appalti che prevede il versamento dei corrispettivi  dovuti per l’appalto , direttamente all’appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal tribunale competente per l’ammissione alla procedura;   dunque,  solo per  la categoria di crediti  indicati sub c) si può parlare di una tendenziale libertà di pagamento secondo il regime che può trarsi dagli artt. 161, comma 7, L.F. e 167  L. F., in combinato disposto con quanto previsto dalla più ampia causa di esenzione da revocatoria  ex art. 67, comma 3 lett. e) L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Ravenna 19 agosto 2014.pdf350.54 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: