Corte d'Appello di Trieste – Dichiarazione di fallimento ed esclusione della pregiudizialità delle procedure alternative proposte, laddove esaurite: accertamento dell’insolvenza.

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Data di riferimento: 
11/08/2016

 

Corte d'Appello di Trieste, Sezione feriale, 11 agosto 2016 (Sentenza) - Pres. Da Rin, Rel. Colarieti.

 

Concordato con riserva – Istanza di ammissione – Opzione alternativa – Accordo di ristrutturazione del debito – Scioglimento della riserva – Chiusura della domanda prenotativa – Necessità di integrare un requisito dell’accordo – Richiesta di rinvio ex art. 162 L.F. – Inaccoglibilità

Accordo ex art. 182 bis L.F.  – Ricorso per l’omologazione – Termine per le opposizioni – Provvedimento del Tribunale – Rispetto del principio della speditezza processuale – Insindacabilità – Necessità di colmare delle lacune dell’accordo – Termine utile -  Impossibilità per l’istante di avvalersi delle lungaggini della procedura.

Dichiarazione di fallimento – Procedure alternative  - Esaurimento -  Pregiudizialità – Esclusione.

Impresa in liquidazione - Istanza di fallimento – Asserita esclusione dello stato di insolvenza Fiducia di parte del ceto creditorio –  Rilievo possibile – Società ancora attiva – Presupposto insufficiente – Possibilità di rimanere sul mercato – Dimostrazione necessaria.

 

Nel quadro di una domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6 L.F., la scelta effettuata dalla debitrice di depositare, nei termini concessi dal Tribunale, un ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., in luogo del piano corredato dai documenti di cui all’art. 161, commi 2 e 3, L.F., comporta la definizione della iniziale domanda prenotativa, e, in assenza di qualsiasi ipotesi di rinvio nella procedura di omologa dell’accordo, preclude in radice alla ricorrente la possibilità di avvalersi di rimedi previsti esclusivamente per l’ammissione alla procedura concorsuale concordataria, tra cui in ispecie quello del rinvio concedibile ex art. 162 L.F.; quest’ultimo, essendo subordinato dal legislatore all’integrazione del piano e dei documenti che lo accompagnano, non è applicabile nella procedura privatistica di risoluzione della crisi, al fine di consentire alla debitrice stessa di acquisire il consenso di uno dei patiscienti, il quale, al momento dell’udienza, non aveva ancora formato la sua volontà interna sulla proposta di accordo. (Daniele Casciano – Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

E’ del tutto rispettoso del principio di speditezza processuale, cardine del sistema giudiziario nazionale conforme alla CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo), il provvedimento del Tribunale che respinge, per mancanza di un requisito essenziale, il ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., e ciò anche qualora sia emesso antecedentemente od in coincidenza con la scadenza del termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione previsto per proporre opposizioni dal quarto comma di detta disposizione, non potendo la eventuale lungaggine della procedura di omologa avvantaggiare la ricorrente, concedendogli la possibilità di colmare “nelle more dell’omologazione”, anche oltre la predetta data utile, l’eventuale carenza iniziale di un elemento necessario per poter considerare come raggiunto tale accordo (nello specifico, la Corte, in mancanza della firma  di uno dei soggetti intestatari del contratto, la cui adesione, per espressa previsione contenuta nel medesimo, si doveva considerare essenziale ai fini della adesione degli altri patiscienti, ha confermato doversi considerare quale “non accordo” l’atto che era stato sottoposto all’omologazione del Tribunale). (Daniele Casciano – Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

Qualora  le procedure alternative al fallimento, alle quali la società in crisi ha richiesto di avere accesso, si siano per un qualche motivo esaurite, non può ritenersi sussistere alcuna pregiudizialità, e, laddove sia stata formulata un’apposita istanza in tale senso e ci si trovi in presenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F., il fallimento può essere da subito dichiarato. (Daniele Casciano – Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

La fiducia di solo una parte di un più vasto ceto creditorio che potrebbe avere rilievo nel caso di impresa già posta in liquidazione non vale a escludere lo stato di insolvenza di una società viceversa ancora attiva, che, in presenza di una istanza di fallimento, abbia tentato di preservare la continuità aziendale facendo inefficacemente ricorso a procedure alternative, dovendosi in tal caso, da parte della stessa, dimostrare la possibilità di rimanere sul mercato ad onta dei debiti e delle perdite accertate e nonostante l’assenza di poste attive con cui far fronte alle obbligazioni scadute o prossime alla scadenza, ottenendo nuovi finanziamenti e non solo ipotizzando, quale mezzo di possibile soddisfazione nel tempo del ceto creditorio, la vendita di tutto il suo patrimonio immobiliare. (Daniele Casciano – Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

 Provvedimento segnalato dal prof. avv. Alfredo Antonini.

 

Vedasi in questa rivista il decreto della Corte d’Appello di Trieste n. 480/16 rep. del 10 agosto 2011.

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: