Tribunale di Reggio Emilia – Consecuzione tra procedure: prededucibilità, in sede di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa , dei crediti per fornitura di materiali sorti in sede di accordi di ristrutturazione.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. I civ., 14 febbraio 2018 – Pres. Francesco Parisoli, Rel. Virgilio Notari, Giud. Niccolò Staranzani Maserati.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Prestazioni svolte in corso di procedura – Crediti per fornitura di materiali - Successivo fallimento o successiva liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Prededucibilità – Esclusione.
A differenza di quanto avviene in ipotesi di riconosciuta consecutività tra concordato preventivo e fallimento che siano espressione della medesima crisi economica, e, pertanto, di conversione o trasformazione, senza soluzione di continuità, di una procedura nell'altra, si ritiene che i crediti derivanti da prestazioni svolte nel corso degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F. non risultino prededucibili, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F., nel successivo fallimento o nella successiva procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ciò in quanto a detti accordi viene tradizionalmente riconosciuta natura privatistica, onde non risultano poter rientrare, a pieno titolo, nell'ambito delle "procedure concorsuali", cui detta disposizione fa esplicito riferimento; procedure concorsuali che, a differenza di quelle relative agli accordi di ristrutturazione, prevedono, in particolare, un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale e la nomina di un organo di vigilanza e controllo per le fasi iniziali ed esecutive, producono effetti universali sul patrimonio del debitore o verso i creditori, contemplano una disciplina particolare in termini di interessi e risultano accomunate dal necessario rispetto del principio della par condicio creditorum o delle cause legittime di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. però in senso contrario Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 gennaio 2018 n. 1896 https://www.unijuris.it/node/3891]