Corte di Cassazione (12352/2025) – Il mancato deposito della cauzione o il deposito di somma inferiore ed il mancato rispetto del termine a tal fine fissato non rendono inammissibile o improcedibile la domanda di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
09/05/2025

Cass., Sez. 1, 9 maggio 2025, n. 12352, Pres. Ferro, Est. Zuliani

Domanda di concordato preventivo con riserva - Facoltà del tribunale di fissare un termine per il deposito di una cauzione in denaro per le spese di procedura - Sussistenza - Inadempimento del debitore – Inammissibilità o improcedibilità della proposta - Esclusione.

In caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161 comma 6, L. fall., il tribunale che nel concedere il termine nomina immediatamente il commissario giudiziale, ben può disporre altresì il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura; tuttavia – in mancanza di disposizione di legge analoga a quelle contenute nell’art. 163, comma 2, n. 4, e comma 3, L. fall. e non applicandosi ratione temporis il CCII – il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine a tal fine fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata, non possono di per sé fondare una dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-maggio-2025-n-12352-pres-ferro-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33202/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-con-riserva-e-conseguenze-della-inosservanza-del-termine-per-il-versamento-della-causazione

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: