Tribunale di Trento – Ingiustificata considerazione dell’apertura di una procedura competitiva quale forma di ammissione implicita al concordato con continuità. Problematiche inerenti l’applicazione degli artt. 169 bis, 182 ter e186 bis L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/07/2017

Tribunale di Trento, Sez. Fallimentare , 06 luglio 2017 – Pres. Rel. Monica Attanasio, Giud. Adriana De Tommaso e Benedetto Sieff.

Domanda di concordato con riserva – Presentazione del piano - Continuità indiretta – Intera  azienda del debitore – Offerta di acquisto, previo affitto - Tribunale - Apertura di una procedura competitiva - Implicita ammissione della procedura – Esclusione - Manifestazione della volontà per fatti concludenti – Inammissibilità.

Concordato preventivo – Proposta – Degrado dei crediti tributari – Art. 182 ter L.F. – Beni suoi quali insiste il privilegio – Incapienza – Rispetto delle cause legittime di prelazione – Presupposti necessari.

Concordato preventivo – Crediti privilegiati – Soddisfazione non integrale – Misura non inferiore a quella liquidatoria – Confronto – Peculiarità del caso concreto – Verifica necessaria – Conservazione dell’azienda – Ipotesi privilegiata.

Concordato preventivo liquidatorio – Crediti chirografari - Soglia di sbarramento del 20% - Certezza dell’attuazione della proposta – Presupposto richiesto anche nel concordato in continuità – Tutela dei creditori.

Proposta di concordato con continuità indiretta – Proposizione – Applicabilità dell’art. 186 bis L.F. – Conseguenza -  Rispetto necessario della soglia del 20% - Esclusione.

Concordato preventivo – Contratti preesistenti – Anticipazione bancaria garantita da cessione dei crediti – Clausola di compensazione – Decurtazione del credito da finanziamento – Istanza ex art. 169 bis L.F. – Scioglimento o sospensione – Generalità dei creditori – Possibilità di ottenere maggiori risorse.

Il decreto del tribunale che, ai sensi dell’art. 163 bis L.F., in presenza di una proposta presentata a corredo di una domanda di concordato con riserva, che si fondi su un’offerta di acquisto, previo affitto, dell’intera azienda del debitore,  disponga l’apertura di una procedura competitiva per la concessione in affitto dell’azienda, non si può ritenere comporti  l’implicita ammissione del proponente alla procedura, in quanto detta disposizione, facendo riferimento unicamente al “piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lettera e)”,  postula l’ammissibilità della procedura competitiva sin dalla fase del preconcordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce dell’ attuale disposto dell’art. 182 ter L.F., come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 81, della L. 232/2016 (che ha variato anche la rubrica di tale articolo da “Transazione fiscale” a “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”) si deve ritenere che il degrado dei crediti tributari privilegiati, in sintonia con quando previsto dall’art. 160, secondo comma, L.F. con riferimento a tutte le altre tipologie di crediti privilegiati, possa essere operato solo come conseguenza dell’incapienza, debitamente attestata nelle forme prescritte, dei beni sui quali il privilegio insiste e che si debba ritenere tuttora valida la regola per cui, laddove non sia previsto alcun apporto esterno, il pagamento dei crediti con privilegio di grado inferiore ed, a maggior ragione, di quelli chirografari,  non possa  aver luogo se non nel caso che il ricavato dalla liquidazione dei beni o dei diritti su cui la prelazione insiste  sia sufficiente a pagare i creditori di grado anteriore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il confronto tra la soluzione concordataria e lo scenario liquidatorio, come previsto dagli artt. 160, secondo comma, L.F. e 182 ter, primo comma, L.F., deve essere sempre compiuto non in maniera aprioristica ed astratta, ma in termini di stretta aderenza alle caratteristiche ed alla peculiarità del singolo caso, verificando se, nel concreto, possa privilegiarsi la modalità, che la legge fallimentare mostra di preferire, rappresentata dalla conservazione dell’azienda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Mentre la soglia di sbarramento del 20%, prevista dall’art. 160, quarto comma L.F. per il pagamento dei creditori chirografari, opera per i soli concordati con cessione dei beni, si deve ritenere che la regola prevista dall’art. 161, secondo comma, lettera e), relativamente alla certezza dell’attuazione del piano concordatario, abbia portata generale e si applichi anche al concordato con continuità  di cui all’art. 186 bis L.F., atteso che la prosecuzione dell’attività d’impresa è favorita dal legislatore non in quanto tale, ma in funzione del “miglior soddisfacimento dei creditori”, che tale necessaria “assicurazione” da parte del proponente è volta a tutelare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le disposizioni dettate dagli art. 160, quarto comma  e 163, quinto comma L.F., introdotte in sede di conversione del D.L. 27 giugno 2015 n.83, disvelano l’intento del legislatore di preservare la continuità aziendale e di conservare il valore azienda, ragion per cui si deve ritenere che possa essere ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 186 bis L.F. anche la proposizione di una proposta di concordato con continuità indiretta e che, conseguentemente, la stessa debba essere considerata sottratta all’obbligo previsto dall’art. 160, quarto comma, L.F. di rispetto della soglia del 20% previsto per il pagamento dei creditori chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 Per ottenere una maggiore ridistribuzione a favore della generalità dei creditori di risorse altrimenti destinate al solo ceto bancario, si deve ritenere sia possibile, in sede di concordato preventivo, fare ricorso al nuovo istituto di cui all’art. 169 bis L.F., che prevede lo scioglimento e la sospensione dei contratti pendenti, stante che, negli ultimi anni, a partire dal settembre 2012 (decorrenza del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134)  allo stesso è stato affidato prevalentemente il compito di “neutralizzare” gli effetti del patto di compensazione, come previsto sistematicamente dai contratti pendenti di anticipazione bancaria garantititi da cessione dei crediti [obiettivo, nello specifico, risultato ad avviso del tribunale non conseguibile a ragione della mancata presentazione di un’apposita istanza ai sensi di tale disposizione] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%206%20luglio%202017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: