Corte d'Appello di Ancona – Consecuzione tra procedure concordatarie: presupposti di prededucibilità nell'ultima di queste dei crediti sorti nel corso delle precedenti, anche laddove sorti durante la fase esecutiva

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Data di riferimento: 
05/09/2018

Corte d'Appello di Ancona, Sez. I civ., 05 settembre 2018 – Pres. Rel. Gianmichele Marcelli, Cons. Ugo Pastore e Pier Giorgio palestini.

Pluralità di procedure concordatarie – Successione nel tempo – Crediti sorti nel corso delle prime – Prededucibilità – Riconoscimento della consecuzione – Presupposto necessario.

Consecuzione  tra  più procedure concordatarie – Ravvisabilità della medesima criticità – Protrarsi del medesimo stato di insolvenza – Condizione necessaria – Ritorno in bonis di breve durata .- Eterogeneità delle procedure – Possibile irrilevanza.

Concordato preventivo – Crediti sorti nella fase esecutiva – Prededucibilità – Possibile sussistenza.

In caso di una pluralità di procedure concordatarie che si succedano nel tempo, di cui la prima in continuità diretta e le successive con cessazione dell'attività e dismissione degli assets, e con continuità indiretta, la prededuzione dei crediti sorti nel corso di quelle che precedono l'ultima [nello specifico, o inizialmente omologate ma poi risolte, oppure, dapprima ammesse ma successivamente non omologate],  si deve ritenere possa, nel corso di questa, operare soltanto se tali procedure possano considerarsi tra loro in consecuzione, in quanto in difetto, i crediti, già in prededuzione, riacquistano nell'ultima procedura il rango loro riconosciuto dalle regole generali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Come accade in caso di fallimento che faccia seguito ad una procedura di concordato preventivo, si deve ritenere che anche la "consecuzione" tra più procedure concordatarie, come richiesta perché risultino prededucibili nel corso dell'ultima procedura anche i crediti sorti nel corso della prima, tragga la propria ragione nella persistenza della medesima criticità, per essere gli importi delle passività accertate nel corso delle stesse rimasti sostanzialmente invariati e per non essersi mai la debitrice disfatta del proprio stato di insolvenza, che si è protratto pressoché immutato nel corso di tutte  le procedure varate, senza che si sia verificata una qualche  sua variazione strutturale che possa far pensare ad una successione di più distinte insolvenze. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Godono della prededuzione, al pari dei debiti generati, prima dell'omologazione, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano concordatario, anche i debiti  assunti, con le medesime finalità, durante la fase di esecuzione del concordato non essendo questa scissa dalla fase procedimentale che l'ha preceduta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20590.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: