Corte di Cassazione (31051/2019) – Dichiarazione di fallimento di società che aveva depositato, senza darvi seguito, una domanda di concordato in bianco. Revocabilità dell'atto di costituzione da parte della stessa di un pegno di quote di una s.r.l.

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Data di riferimento: 
27/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2019, n. 31051 - Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Deposito di domanda di concordato in bianco - Iniziativa cui il debitore non ha dato seguito - Successiva dichiarazione di fallimento - Unica crisi imprenditoriale - Riconoscimento della consecuzione tra procedure.

Pegno di quote di s.r.l. - Costituzione mediante scritture private autenticate - Iscrizione di tale atto nel registro dell'imprese - Momento in cui la costituzione si deve ritenere avvenuta.

La disposizione dell'art. 168 L.F., che risulta applicabile anche al concordato "in bianco", porta a ritenere che la regola della  consecuzione tra precedure, di cui all'art. 69 bis, comma secondo, L.F., posta a fondamento del rispetto dei termini di cui agli artt, 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 L.F., attenga all'esistenza di una procedura concorsuale, poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale nella dichiarazione di fallimento,  non già alla compiuta formulazione di un domanda ad hoc, onde si deve dedurre che quella regola possa trovare applicazione anche al caso che al deposito della suindicata domanda ex art 161, sesto comma, L.F. di concordato  faccia seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento, senza cioé che venga presentata "una proposta, né un piano, né la relativa documentazione" e senza, soprattutto, che venga operata la scelta se optare, in luogo del concordato, per la diversa procedura di accordo di ristrutturazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha, conseguentemente confermato che, la costituzione di pegno di  quote di una s.r.l., essendo avvenuta mediante scritture private autenticate iscritte nel registro delle imprese nel semestre anteriore al fallimento della società terza garante, risultava assoggettabile, come previsto dall'art. 67, secondo comma, L.F., a revocatoria fallimentare ed ha, pertanto, respinto il ricorso proposto nei confronti della decisione del tribunale  che aveva, in sede di opposizione ex art 98 L.F., confermato che andava rigettata la domanda di insinuazione al passivo proposta dal soggetto a vantaggio del quale  il pegno era stato costituito, stante la conoscenza da parte sua dello stato d'insolvenza in cui la società garante, poi fallita, già all'epoca della iscrizione dell'atto di costituzione versava]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%2031051.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: