SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - CREDITO DEL FIDEIUSSORE
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 15/04/2008 - 09:28Deve escludersi l'ammissione al passivo con riserva del credito di rivalsa del fideiussore del fallito (artt. 55 e 61 L.F.) non ancora escusso alla data di dichiarazione del fallimento in quanto credito non attuale e quindi non concorsuale, ma solo futuro ed eventuale.
E' necessario l'integrale adempimento dell'obbligazione principale affinchè il credito di regresso del fideiussore del fallito possa essere ammesso al passivo del debitore principale.